TURBIGO – Sono uscite il 25 maggio, le motivazioni della sentenza relativa al processo dell’ENEL di Turbigo che il Tribunale di Milano in primo grado ha emanato mandando assolti gli imputati perché il fatto non sussiste.
In sostanza la sezione V ha ritenuto di accogliere le motivazioni delle difese ENEL e dei suoi consulenti che hanno cercato di dimostrare come gli imputati non c’entravano. Secondo le loro tesi non si poteva dire con certezza che la malattia – il mesotelioma pleurico – che ha portato alla morte di 8 lavoratori della Centrale Termica, sia iniziata nel periodo in cui erano presenti nel consiglio di amministrazione, detenendo quindi la posizione di garanzia. I responsabili potevano essere altri. E ciò pur essendo vero che gli 8 lavoratori sono morti per mesotelioma, che sono morti a causa dell’esposizione all’amianto, che tale esposizione l’hanno subita in costanza del rapporto di lavoro all’ENEL. Il tribunale ha ammesso che l’incidenza del mesotelioma aumenta con la dose cumulativa, ma che al contrario la maggiore esposizione non porta a ridurre il periodo di latenza quindi a peggiorare la salute e ad abbreviare il periodo di vita. (La speranza di vita per una persona colpita da mesotelioma non supera i 10 mesi, in media, dalla diagnosi).
E’ interessante e significativo notare come la Corte di Cassazione nel processo intentato contro i responsabili della Fincantieri di Palermo, nelle loro motivazioni, uscite poco tempo prima di quelle dell’ENEL (16 marzo), con sentenza definitiva di condanna, abbiano detto esattamente il contrario.
Si considerino i seguenti passaggi:
“… Il mesotelioma contratto da un soggetto professionalmente esposto può essere causato senz’altro dalla relativa esposizione cumulativa, non frazionabile proprio per la sua complessiva e unitaria valenza patogenetica…”
“… in conseguenza della condivisa teoria eziologica della malattia tumorale della dose dipendenza, sicché tutte le esposizioni hanno rilevanza causale rispetto alla lesione patita sia sotto il profilo del rischio di insorgenza del carcinoma la cui crescita è direttamente proporzionale all’esposizione cumulativa all’amianto, sia dell’effetto acceleratore degli eventi lesivi e della riduzione del periodo di latenza, della persistenza della esposizione dopo l’insorgenza della malattia…”
“… la giurisprudenza che ha ritenuto corretta anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della dose killer o dose trigger (teoria della dose trigger), che viene squalificata come frutto di artificio…”
Quindi secondo la Cassazione si è trattato di un’invenzione, aggiungiamo noi, ad usum delphini.