Comunicato Ricevuto
l’Amministrazione e la parte tecnica hanno agito in piena legalità nell’intervento di annullamento del permesso di costruire per quanto concerne la questione moschea. Il 3 agosto scorso è stata, infatti, pubblicata la sentenza n. 01939/2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in merito, appunto, alla questione relativa alla costruzione/ampliamento della sede del centro culturale di via Friuli. “Leggendo il contenuto della stessa non possiamo che essere pienamente soddisfatti, dal momento che l’Autorità Giudiziaria ha integralmente confermato la correttezza e la legittimità dell’azione amministrativa – si legge in un comunicato stampa dell’Amministrazione comunale – Viene dunque evidenziato che l’Amministrazione e la parte tecnica avevano agito in piena legalità nell’intervento di annullamento del permesso di costruire”. La vicenda ha inizio alcuni anni fa: l’associazione Madni aveva chiesto al Comune di poter ampliare l’edificio di via Friuli, cambiandone la destinazione d’uso. Tra le righe, la richiesta di destinarla anche a luogo di pregiera. Da qui, poi, le pratiche specifiche e i permessi per costruire rilasciati dagli uffici comunali, che aveva innescato fin da subito la polemica e la discussione. “Come potrà ricordare chi si è interessato alla vicenda, il Comune era intervenuto in autotutela ritenendo che fosse stata seguita la corretta procedura e non fossero state applicate le previsioni della Legge regionale 12/2005, annullando il permesso di costruire in quanto non conforme ai dettami della citata legge – continua il comunicato”. Portando così la stessa associazione Madni a presentare ricorso per vedere confermate le proprie ragioni. “Ora giunge la decisione del TAR che, come anticipato, non accoglie, nel merito, alcuno dei motivi di ricorso e afferma, invece, il nostro corretto operato – ribadisce il sindaco Giuseppe Pignatiello – Pertanto va sottolineato come ogni argomento col quale si è cercato di mettere in dubbio l’operato dell’Amministrazione è stato puntualmente respinto. Bisgona, comunque, ricordare che il TAR ha ritenuto fondate le perplessità avanzate dal ricorrente sulla legittimità costituzionale degli articoli della legge regionale lombara n. 12 del 2005, così come modificata con la legge regionale n. 2 del 2015, pertanto rimette alla Corte Costituzionale la verifica su tale parte della legge con specifico riguardo alla compatibilità con gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione. Occore, infine, aspettare l’esito di tale giudizio che potrà chiarire se la legge della regione Lombardia sia o meno costituzionalmente legittima. Ma questo è un aspetto che riguarda la Regione e non il Comune”.