Inizia una nuova rubrica di Corriere Altomilanese.
La legge di CAM si occuperà di argomenti giuridici di interesse generale, alla portata di tutti, per dare un servizio d’informazione su temi legali che spesso incontrano la difficoltà del grande pubblico ad assimilarne i concetti.
Inaugura la nuova rubrica un articolo della Dott.ssa Mariolina Parola, nostra nuova collaboratrice, laureata in Giurisprudenza, Mediatrice professionista, autrice di “Mediando” saggio breve sulla Mediazione civile e commerciale.
Molti cittadini non sanno che quando hanno qualche problema legato alla sfera giuridica ( anche una lite di vicinato) dal lontano 2010 non devono più “fare causa” a qualcuno, ma possono, anzi devono instaurare una mediazione civile.
Infatti il decreto legislativo 28/2010 del 4 marzo 2010, adeguandosi alle normative europee, ha stabilito che, per determinate materie giuridiche è obbligatorio, prima di adire le vie legali, fare un tentativo di mediazione presso un organismo autorizzato dal Ministero di Giustizia ( Organismi di Mediazione giuridica).
La normativa per le due tipologiche della mediazione obbligatoria e della mediazione delegata è fissata nell’art. 5 comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo 4.3.2010 n.28.
Mediazione obbligatoria:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di, affitto di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione. (art.5 comma 1-bis del d.lgs. n.28/2010)
Mediazione delegata dal giudice:
L’art.5 comma 2 del d.lgs. n.28/2010 stabilisce che:( fermo quanto previsto dal comma 1bis e, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 per i casi in cui è esclusa la mediazione) il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre di procedere alla mediazione; in tal caso, il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine (articolo 6 del d.lgs. n.28/2010) cioè tre mesi e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
L’organismo di mediazione prescelto, una volta accolta l’istanza di mediazione, nominerà un mediatore, anch’egli accreditato presso il Ministero di Giustizia, che si prenderà carico del procedimento, cercando di far trovare un accordo tra le parti in lite. Durante gli incontri le persone devono partecipare personalmente, anche accompagnate dai loro legali di fiducia e possono discutere fra di loro, purché in maniera civile, al fine di trovare un’intesa, un accordo benevolo.
La legge prevede che il procedimento abbia una durata massima di tre mesi, durante i quali le persone possono incontrarsi, sempre in presenza del mediatore, tutte le volte che lo reputano necessario. Al termine dei tre mesi, o anche prima, le parti devono concludere il procedimento dichiarando tramite un verbale ( stilato dal mediatore) se l’accordo è stato raggiunto oppure no. In caso di esito positivo l’accordo sottoscritto ha il valore di una sentenza. In caso di mancato accordo potranno accedere alle aule di Giustizia, assistiti sempre dai loro legali, per far valere le proprie ragioni davanti ad un Giudice.
La parte del leone delle procedure è costituita da:
- mediazioni obbligatorie per legge 79%
- mediazioni volontarie 9%
- in continua crescita quelle disposte dal giudice: 12% (incidevano per il 2% nel 2013).
Purtroppo questa riforma così innovativa non è mai decollata in Italia. Molta l’avversione degli avvocati, poca la collaborazione in ambito giuridico e politico, ma soprattutto poco la cultura generale tra i cittadini sui metodi alternativi alla giustizia tradizionale, molto più utilizzati nei paesi anglosassoni e in America.
Dott.ssa Mariolina Parola