L’articolo “1655” del Codice Civile definisce il contratto di appalto e così recita:
“l’Appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Quindi l’appalto è un contratto bilaterale, consensuale e a titolo oneroso, con il quale una parte chiamata “appaltatore”, si impegna nei confronti di un’altra parte denominata “appaltante o meglio conosciuto come committente”.
Il committente dell’opera o del servizio può essere sia un soggetto privato sia lo Stato oppure un ente pubblico, anche se la disciplina che detta il Codice Civile può essere applicata solo agli appalti privati.
Oggetto dell’appalto, può essere sia il compimento di un’opera, sia il compimento di un servizio.
L’opera deve avvenire a regola d’arte, cioè con perizia tecnica-professionale.
Perché un contratto che ha per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio dia origine al contratto di appalto, è necessario che l’appaltatore sia un imprenditore, cioè deve assumersi il “rischio di impresa” , con le caratteristiche illustrate dall’articolo 2082 del codice civile.
Il contratto di appalto si perfeziona con il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte del committente (obbligazione fondamentale).
L’obbligazione fondamentale dell’appaltatore è invece quella di compiere l’opera o il servizio che è stato ordinato dal committente, egli deve fornire anche la materia prima necessaria al compimento dell’opera.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne la correttezza tecnica.
Le caratteristiche distintive dell’istituto giuridico sono quindi per riassumere:
- Assunzione, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di compiere un’opera o un servizio
- Organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’opera o del servizio da parte dell’appaltatore
- Gestione dell’opera o del servizio a rischio dell’appaltatore medesimo.
- Corrispettivo in danaro a carico del committente verso il compimento dell’opera o del servizio dedotti in contratto.
Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro ci viene in aiuto il testo unico sulla sicurezza Dlgs. 81/2008 nell’ art. 26. :
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) è il documento (da redigersi per iscritto da parte del committente) con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare – o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo – i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
Il DUVRI è redatto dal committente insieme agli appaltatori ed eventuali subappaltatori.