Oggi parliamo del reato di stalking ….. Come possiamo difenderci ?
La legge italiana punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“. ( art.612bis CP).
Per configurarsi questo reato i messaggi, i comportamenti dell’uomo o donna che siano, devono essere insistenti, minacciosi e lesivi della libertà. Devono essere tali da ingenerare paura per la propria persona e soprattutto devono costringere a cambiare le proprie abitudini di vita.
Sono atti persecutori, che possono essere idonei a integrare il delitto di stalking, non solamente quei comportamenti che richiedono la presenza fisica dello stalker, bensì anche i comportamenti che non necessitano della sua presenza diretta, come le telefonate o sms frequenti, le condotte sui social network, il danneggiamento di cose della vittima.
Le persone che decidono di rivolgersi alla tutela legale, “i cosiddetti perseguitati” devono esserne molto convinti perchè la legge è fredda e sterile e non ammette cambi di programmi e nemmeno sentimenti, pur flebili che siano.
Ci sono due strade per difendersi:
- La prima non necessita di patrocinio legale, è un atto spontaneo della perseguitata/ o ed è un atto di tipo amministrativo; ossia è una richiesta al Prefetto di Milano a fare “un ammonimento (meglio chiamato diffida orale)“ al soggetto che perseguita, in modo tale che smetta questa condotta lesiva. Lo /la stalker saranno convocati in Questura e dovranno difendersi verbarlmente e, nel caso pensino sia una calunnia verso di loro, potranno rivolgersi al Tar (Tribunale Regionale Ammistrativo).
Questo atto può essere redatto in autonomia, in calce all’articolo potrete trovare un form esemplificativo. Tale denuncia va consegnata ad una qualsiasi questura, nel nostro caso ne ho inserita una della provincia di Milano.
- La seconda strada è invece iniziare un procedimento penale, con un atto che si chiama “querela“, che necessità di aiuto legale, anche d’ufficio se non si ha un avvocato di fiducia, contro le persone che perseguitano.
Questa strada è ovviamente meno soft, fa iniziare un procedimento di tipo penale, ed essendo “lo stalking” un reato contro la persona è perseguibile d’ufficio quindi una volta fatta la querela il processo potrebbe partire in automatico, anche se il perseguitato non lo desidera più.
Ricordiamo che le vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia possono sempre accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche se non rientrano nelle categorie di reddito normalmente previste. Una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che in questi casi non è neanche necessario allegare alla domanda alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione. Le vittime possono dunque accedere all’avvocato gratis senza alcuna limitazione di sorta.
Si ha tempo 6 mesi dall’ultimo atto di stalking, per attivarsi legalmente.
Qui sotto un esempio del documento di denunzia da presentare in Questura: