Negli ultimi anni lo sviluppo delle società finanziarie ha conosciuto una notevole espansione. Probabilmente anche a causa della grave crisi che sta colpendo il sistema economico-finanziario mondiale, sempre più famiglie ricorrono al credito, anche per far fronte a spese non ingenti e per acquistare beni di consumo (ossia il credito al consumo).
Sempre più spesso accade che le famiglie ricorrono a canali di credito alternativi agli istituti bancari; soprattutto perché si è diffusa l’opinione che rivolgersi ad una finanziaria piuttosto che ad un istituto bancario acceleri i tempi di concessione del prestito e renda più semplice l’accesso al credito.
Non è indifferente chiedere un finanziamento ad una banca o chiederlo ad una società finanziaria. Esistono differenze sostanziali tra questi due intermediari; la più evidente e significativa è costituita dal fatto che le finanziarie praticano tassi più alti di quelli delle banche.
La normativa italiana di riferimento, che ha recepito la direttiva europea 2008/48 del 23 aprile 2008, è il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, in vigore dal 2011.
Nella direttiva europea si afferma una “ratio fondamentale” ossia la necessità di introdurre pratiche miranti da una parte ad una corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e dall’altra a far sì che i creditori non concedano credito in modo indiscriminato ed irresponsabile, ma operino in modo corretto, valutando il merito creditizio, cioè la reale capacità di rimborsare il debito, del consumatore.
Vediamo adesso la definizione che il legislatore dà dell’istituto in questione:
“Per credito al consumo si intende la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In pratica è credito al consumo qualsiasi operazione di finanziamento (fidi in c/c, mutui) compiuta da un privato per fini personali e comunque diversi dall’acquisto o ristrutturazione di immobili.
Chi può chiederlo? Requisiti che la legge chiama “soggettivi”
Persone Fisiche, privati (quando non agiscono in veste di imprenditori o liberi professionisti) e Condomini
Che caratteristiche deve avere? Requisiti cha la legge chiama “oggettivi”
Essere compreso tra i 200 e i 75.000 euro.
Non essere finalizzato all’acquisto o conservazione di immobili.
Se riguarda un prestito garantito da beni mobili (per es. da titoli) il valore della garanzia deve essere inferiore a quello del finanziamento.
Se riguarda un prestito garantito da ipoteca la durata del finanziamento deve essere inferiore a 5 anni
Deve esserci “Pubblicità e Trasparenza” del credito.
Al cliente va consegnato il documento denominato “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, con ricevuta scritta di consegna, nonché la bozza di contratto personalizzato.
Vediamone qualche esempio concreto:
i prestiti personali, cioè forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell’importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate;
le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica tramite le quali si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore.
Il credito rotativo meglio conosciuto come credito revolving, è un sistema di pagamento che negli ultimi tempi sta avendo un successo considerevole. Il credito revolving è generalmente abbinato ad una carta di credito revolving e il suo funzionamento è simile al fido. La società a cui ci rivolgiamo ci permette di utilizzare del denaro a credito.
I prestiti finalizzati, cioè i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, mobili) o di un servizio (viaggio,). In questo caso il finanziatore paga direttamente il venditore.
Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio: si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di un quinto. Essi normalmente prevedono che il consumatore deleghi il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca (o la finanziaria) ha concesso. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta sulla busta paga.
Di particolare importanza la norma dell’ art. 14, della normativa sopracitata, che stabilisce che il consumatore ha tempo 14 giorni di calendario per esercitare il diritto di recesso dal contratto di credito senza motivazione.