- 1. in autotutela, cioè quelli rivolti all’Ente che ha applicato la multa affinché la annulli
- 2. quelli davanti al Giudice di pace.
- 3. quelli davanti al Prefetto, quando la multa è viziata.
La multa può essere considerata illegittima se presenta dei vizi sugli elementi essenziali e può, a seguito di ricorso, essere annullata. L’annullamento ha un’efficacia retroattiva, cioè la multa si considera come mai emanata.
I vizi di forma di una multa possono essere, ad esempio:
1. mancata esposizione dei fatti;
2. mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
3. l’errata indicazione delle generalità del conducente;
4. l’errata o l’omessa indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione;
5. l’errata indicazione del tipo e della targa del veicolo;
6. errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
La sola presenza di un errore materiale, però, non sempre determina la nullità della multa. Ad esempio, se c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (nome cognome e indirizzo oppure dal codice fiscale) l’errore è irrilevante e difficilmente si vincerà un ricorso su questa base. Stessa cosa nel caso in cui sia indicato in modo errato il modello del veicolo a fronte, però, della corretta indicazione del tipo e della targa. Un altro caso frequente è la mancanza del numero civico sulla multa. Molte sentenze si sono pronunciate sull’argomento e, in linea di massima, possiamo dire che questa mancanza potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo ove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore. L’annullamento della multa in autotutela se la multa è palesemente illegittima o errata, prima di fare ricorso, la persona può provare a richiedere all’Ente che ha emanato la multa di annullarla presentando richiesta tramite l’autotutela. L’autotutela costituisce il potere/dovere dell’amministrazione di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del cittadino, tutti i propri atti che risultino illegittimi o infondati. Questo potere spetta all’ufficio che ha emanato l’atto. Qualora il cittadino presenti la richiesta all’ufficio sbagliato, questo si deve comunque fare carico di trasmettere la richiesta all’ufficio competente.
È consigliato richiedere l’annullamento in autotutela per vizi di una certa entità, ad esempio: 1. errore di persona; 2. notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà; 3. doppio verbale per la medesima infrazione; 4. rilevazione errata della targa del veicolo.
Il ricorso al Giudice di pace Contro una multa: è possibile presentare ricorso al Giudice di pace, a condizione che non si sia già presentato ricorso al Prefetto o che la multa non sia già stata pagata. Il Giudice di pace ha competenza esclusiva in materia di ricorsi contro le multe applicate per le violazioni al Codice della strada.
Al Giudice di pace possono essere presentati:
- 1. i ricorsi contro le multe per infrazione al codice della strada;
- 2. i ricorsi contro la cartella esattoriale (cioè il documento notificato quando la multa non viene pagata), ma solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non possono essere proposti per contestare nel merito il verbale;
- 3. i ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa. Il ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica.
Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato a mezzo posta raccomandata, e deve contenere:
1. originale e quattro fotocopie del ricorso;
2. originale e quattro fotocopie della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia;
3. una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
4. copia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente;
5. marche contributo unificato e diritti di notifica.
Anche in questo caso, come per il ricorso al Prefetto, questo non può essere presentato contro l’avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza), ma occorre attendere la notifica del verbale. Inoltre, se è stata applicata anche una sanzione accessoria (ad esempio la sospensione patente), non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme. Per poter presentare ricorso al Giudice di pace è necessario pagare il cosiddetto contributo unificato.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: 1. gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale; 2. le banche utilizzando il modello F23; 3. tabaccherie.
La cifra del contributo dipende dall’importo della multa che si contesta: per le multe di importo inferiore a 1.100 euro (cioè la maggior parte), il contributo unificato è pari a euro 43euro.
Il Giudice di pace ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione così da poter disporre degli elementi necessari per la decisione. Le parti possono presentarsi in udienza personalmente, senza avvocati.
Il Giudice di pace può:
1. dichiarare inammissibile il ricorso;
2. convalidare la multa con ordinanza se chi ha presentato ricorso non si presenta in udienza senza valido motivo (salvo che la illegittimità della multa risulti dalla documentazione allegata dal ricorrente);
3. annullare in tutto o in parte la multa se accoglie l’opposizione del ricorrente;
4. rigettare il ricorso determinando a carico del ricorrente una sanzione di importo ricompreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata. In quest’ultimo caso, il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.
Il ricorso al Prefetto Il trasgressore o gli altri soggetti tenuti al pagamento della multa possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Il ricorso può essere presentato:
1. direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, il Prefetto trasmette il ricorso all’ufficio o comando che ha emanato la multa, corredato dei documenti allegati dal ricorrente; l’ufficio dovrà trasmettere al prefetto tutti gli elementi tecnici utili ai fini dell’istruttoria del ricorso, cioè utile a decidere se rigettare o confermare il ricorso stesso);
2. all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia municipale), anche a mezzo raccomandata.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Nei confronti del preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto. Il prefetto esamina il ricorso e i documenti allegati, valuta ed esamina anche gli atti prodotti dall’ufficio o comando che ha emanato la multa, sente gli interessati che hanno eventualmente richiesto l’audizione e compie tutti quegli atti utili alla decisione. Se ritiene fondata e corretta la multa, il Prefetto adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti, un’ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Questa ingiunzione di pagamento viene notificata all’autore della violazione nel termine di 150 giorni dalla sua adozione. Il pagamento della somma indicata deve essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. Se, invece, ritiene che il ricorso del cittadino sia corretto e, quindi, ritiene infondato l’accertamento che sta alla base della multa, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore; sarà poi quest’ultimo a darne notizia ai ricorrenti.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
Non si può fare ricorso solo contro la decurtazione dei punti sulla patente.