Riceviamo e Pubblichiamo
– Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 03/05/2019, è stata organizzata dalla Amministrazione Comunale nel pomeriggio di sabato 11 maggio 2019 una manifestazione per la presentazione ufficiale alla cittadinanza del “parco Sciaredo” e delle “aree di sgambamento cani”. – Richiamati i contenuti dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2018 che proroga quella del 13 luglio 2016 ad oggetto “Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall’ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, nella quale sono esplicitate le disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pubblica oltre che i comportamenti da osservare nella conduzione dei cani. – Considerato che dal programma della manifestazione si evince la presenza di diversi momenti dedicati anche ai cani e ai loro padroni, oltre che intrattenimenti specifici per i bambini più piccoli e che è prevista una camminata con i cani lungo percorsi ciclabili e pedonali, in promiscuità ad altri utenti che usufruiscono di tali spazi protetti. – Ritenuto opportuno disporre per lo svolgimento della manifestazione così come sotto specificato, al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’animale stesso, in considerazione della presenza contemporanea di cani e di bambini. – Vista l’ordinanza del ministero della Salute 6 agosto 2013. – Visto il regolamento Comunale per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative. – Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000. –
Visto lo Statuto Comunale: O R D I N A – Nell’ambito della manifestazione denominata “INAUGURAZIONE PARCO SCIAREDO E AREE SGAMBAMENTO CANI” organizzata nel pomeriggio di sabato 11/05/2019, i proprietari e/o conduttori dei cani dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 1. utilizzare sempre il guinzaglio e una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; 2. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competente; 3. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 4. i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell’ordinanza del ministero della Salute 6 agosto 2013: stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola. – In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, sono previste le seguenti sanzioni: – sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 300,00 per le violazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
– sanzione amministrativa da €. 75,00 ad €. 500,00 per la violazione di cui al precedente punto 4; ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative ai regolamenti comunali ed ordinanze, fatta salva in ogni caso qualora l’illecito configuri ipotesi di reato, la segnalazione dell’autore o degli autori alla competente Autorità Giudiziaria. – La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza.
D I S P O N E – La pubblicizzazione del presente atto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito comunale, oltre che l’esposizione di copia della presente nelle aree di svolgimento della manifestazione.
AVVERTE – Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Castano Primo, 07/05/2019
IL SINDACO Giuseppe Pignatiello