Come sempre in questa vicenda, riteniamo necessario ricordare a tutti che la Costituzione vale sopra ogni altra legge, regionale e comunale.
Cosa dice l’articolo 19 della Costituzione non lo scriviamo più.
Scriviamo invece cosa recita l’Art. 52 dello Statuto Comunale di Magenta:
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 52 – Valorizzazione, promozione e sostegno
1. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le libere forme associative e di cooperazione e promuove gli organismi di partecipazione alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto. Interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgono la propria attività consistente in iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo sportivo e ambientale, nonché a favore di enti, cooperative ed organismi che svolgano attività produttive di interesse locale, con i criteri di individuazione, le modalità ed i tempi di erogazione previsti da apposito regolamento.
2. Oltre agli interventi di carattere economico, il Comune incentiva la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale delle libere associazioni e degli organismi di partecipazione.
3. Il Comune interviene presso la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Parco del Ticino, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera, e gli altri enti, organismi o consorzi, divulgando le possibilità e modalità di accesso a contributi, benefici, sussidi, vantaggi e ogni altra opportunità esistenti al di fuori dell’ambito del Comune di Magenta.
Lasciamo ai lettori l’ardua sentenza. Noi rimaniamo perplessi sul fatto che la Sindaca abbia citato proprio l’articolo dello Statuto che recita: “Il Comune riconosce, valorizza e sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le libere forme associative e di cooperazione e promuove gli organismi di partecipazione alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge“