i menbri dell’Associazione Moschea Abu Bakar sono basiti davanti ad un altro no da parte dell’amministrazione Magentina. Questa volta si tratta della festività dell’īd al-aḍḥā [in arabo عيد الأضحى ‘festa del sacrificio’], o ʿīd al-naḥr [عيد ﺍﻟﻨﺤﺮ ‘festa dello sgozzamento’] oppure ʿīd al-qurbān [عيد ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﻥ ‘festa dell’offerta’ [a Dio], è la festa celebrata ogni anno nel mese lunare di Dhū l Ḥijja, in cui ha luogo il pellegrinaggio canonico, detto hajj.
La festa, che può localmente essere ricordata anche con altre definizioni, ha luogo il 10 Dhū l Ḥijja (più o meno quest’anno va da Domenica 11 Agosto a Giovedi 15 Agosto) o nei tre immediati giorni successivi (11-12-13 Dhū l-Ḥijja, detti “ayyām al-tashrīq”), in tutto il mondo islamico. In tali giorni una norma islamica vieta qualsiasi tipo di ascesi e di digiuno, essendo considerati questi i “giorni della letizia”.
Il giorno scelto dalla comunità islamica per la preghiera collettiva doveva essere Mercoledi 14 Agosto. I membri dell’associazione islamica come da prassi regolare hanno chiesto un luogo per riunirsi in preghiera, ma la risposta è stata, ancora una volta, negativa, da parte degli amministratori magentini.
Per dovere di Cronaca, alleghiamo il pdf della risposta dell’ammininistrazione Magentina e per chi protesta sull’uccisione degli animali il decreto ministeriale macellazione per le confessioni religiose, che permette questo tipo di macellazione.
Per una corretta informazione: Qualcuno parla di stragi di animali in piazza, di sangue sparso ovunque e in condizioni igienico sanitarie pessime. Siete così sicuri che una scena come quella sopra riportata sia accettabile in Italia? Neanche per sogno! Nessun animale viene “sgozzato” in pubblica piazza!
La legge italiana in fatto di macellazione degli animali è estremamente chiara, i musulmani (e anche gli ebrei) sono tenuti a rispettarle, infatti il “sacrificio” avviene in apposite macellerie, aventi la “certificazione Halal“, in cui gli animali vengono macellati secondo le norme rituali islamiche e nel rispetto della legge italiana.
In Italia la macellazione rituale è consentita dal 1980 (DM 11/06/1980 – PDF) e riguarda sia i riti islamici che ebraici:
Articolo 1
Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.
Articolo 2
La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.
L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.
Articolo 3
Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.
Articolo 4
Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamiconei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:
1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistano le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.
La Video Intervista a Munib Ashfaq dell’Associazione Moschea Abu Bakar: