Inizia oggi una collaborazione con l’ Avvocato Davide Pistone, che analizzerà per i nostri lettori casi reali di giurisprudenza, di interesse generale.
L’argomento di oggi è: il pedone investito ha sempre ragione?
Il caso è quello della Sig.ra C.U. di Trieste, che, camminando una mattina di ottobre sul marciapiede con il telefono all’orecchio, invadeva la corsia stradale nel tentativo di non perdere il pullman ormai già in fase di ripartenza dalla fermata. La C.U., nella foga del momento ed evidentemente presa dalla conversazione telefonica in atto, non si avvedeva del sopraggiungere del veicolo condotto dalla Sig.ra M. S.; quest’ultima, non avendo a sua volta scorto il pedone presente sulla carreggiata, non riusciva ad evitarlo, e, così, lo urtava con la fiancata di destra dell’autovettura, facendolo cadere rovinosamente a terra.
Ora, sotto un profilo squisitamente giuridico nelle ipotesi di investimento di un pedone trova applicazione l’art. 2054 del Codice Civile, primo comma, che pone a carico del conducente l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che consente allo stesso, secondo un orientamento unanime e risalente dei Giudici, di fornire tale deduzione probatoria non soltanto attraverso la dimostrazione del proprio “comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada”, ma anche tramite “l’accertamento che il comportamento della vittima [pedone, ndr] sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente” – come si legge peraltro anche nella stessa sentenza in commento. (sentenza n. 380/2019 proveniente dal Tribunale di Trieste, con cui in appello è stata confermata la decisione del Giudice di Pace in primo grado). A parer di una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, nel caso di investimento di un pedone quest’ultimo può essere ritenuto responsabile, in luogo del conducente del veicolo, solo in presenza di determinate circostanze, e cioè quando:
1) il conducente è venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti (ad esempio, il pedone è “sbucato” da un veicolo in sosta, o da un albero, un cassonetto, o altro impedimento visivo);
2) i movimenti tenuti dal pedone sono stati relativamente rapidi ed inaspettati, ossia convergenti all’improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo;
3) nessuna infrazione, benché minima, è addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Ebbene, nel caso in esame il comportamento colposo del pedone – che ha occupato la corsia senza prestare la dovuta attenzione poiché distratta dal telefonino – è stato giudicato rilevante ai fini della decisione proprio in virtù di tali suesposte considerazioni. Nel corpo del provvedimento, difatti, viene specificato a chiare lettere come appaia “incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli”. Di conseguenza, la Sig.ra C.U. ha visto in primo grado rigettata la propria pretesa di risarcimento, mentre in secondo grado, invece – in parziale accoglimento del gravame – l’ha vista comunque ridotta ad appena il 20% del suo effettivo ammontare. La sua condotta colposa, infatti, anche nel secondo grado di giudizio tenutosi davanti al Tribunale tergestino è stata comunque considerata di gran lunga prevalente rispetto a quella, concorrente in misura minore, della conducente del veicolo coinvolto, descritta sì anch’essa come non particolarmente attenta, ma giustificata perlopiù in ragione della difficile evitabilità dell’impatto.
Insomma, in un momento storico in cui (guardando oltreoceano) si scorgono addirittura norme volte a sanzionare l’utilizzo dello smartphone da parte (anche) dei pedoni, il nostro ordinamento, pur in assenza di una specifica disposizione legislativa in tal senso, mostra comunque di mettere già a disposizione del Magistrato tutti gli strumenti necessari per non far ricadere sugli altri operatori della strada la condotta, certamente rimproverabile ed altrettanto pericolosa, di chi, dentro le strisce pedonali o anche fuori, dal touch-screen non riesce proprio a separarsi.
Avv. Davide Pistone
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