Achille Colombo Clerici. La manovra fiscale in corso prevede, in tema di appalti, la ‘reverse charge’ per i committenti sostituti d’imposta. Allorquando affidino il compimento di un’opera o di un servizio ad una impresa, sono tenuti in proprio al versamento delle ritenute d’imposta, trattenute dalla impresa stessa, appaltatrice o affidataria, e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il tutto sotto sanzione amministrativa e penale.
Ai fini applicativi della norma giova ricordare che sono da considerarsi sostituti d’imposta in particolare: – enti e società commerciali (soggetti IRES):
– società di persone e associazioni (Snc, Sas)
– artisti e professionisti (pittore, scultore, avvocato, commercialista, notaio)
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole
– Condominii
La platea degli interessati e’ dunque amplissima e riguarda milioni di soggetti fiscali.
Quanto alla tipologia delle opere o dei servizi, citiamo, a titolo esemplificativo:
– l’esecuzione di opere edilizie vere e proprie
– le opere di manutenzione anche ordinaria degli immobili o degli impianti
domestici o condominiali
– le manutenzioni degli impianti industriali
– i servizi di vigilanza
– la pulizia degli uffici, la gestione della manutenzione dei “computer” per
i professionisti
– le forniture di beni per la parte relativa alla messa in opera e in
funzione
– il rifacimento degli interni di negozi, bar, ristoranti
– gli appalti di servizi e di opere alberghieri
– gli appalti agricoli.
Al di la’ del lodevole intento di perseguire l’evasione fiscale e contributiva, legata al lavoro nero, va osservato che la norma rischia di provocare un vero disastro a causa delle difficolta’ applicative.
Si puo’ sensatamente ritenere che essa possa dar luogo, col suo aggravio burocratico corredato da una pesante responsabilizzazione anche penale, in una prima fase ad un rallentamento dell’attivita’ edilizia, poi ad un enorme rincaro dei costi degli interventi edilizi, sostanziali o manutentivi, e comunque ad una progressiva estinzione della figura dell’artigiano appaltatore, sostituito dalle grandi imprese.
Alla amara conclusione si perviene considerando che e’ offerta, in alternativa alla ‘reverse’, la possibilita’ di derogare alla normativa, qualora le opere o i servizi siano svolti da imprese con piu’ di 5 anni di anzianita’, che abbiano nei 2 anni precedenti effettuato nel conto fiscale versamenti complessivi per piu’ di 2 milioni di euro, e siano in regola con la posizione fiscale.
Sussistendo tali requisiti ( previa certificazione al committente della sussistenza degli stessi ) si puo’ optare per il versamento diretto da parte delle imprese esecutrici.
In prospettiva, batosta per le societa’ immobiliari e condanna per le piccole imprese artigiane del nostro Paese.
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