Ennesima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione dietro opposizione a verbale di contestazione di infrazione stradale. In particolare questa volta viene contestato l’eccesso di velocità rilevato dalla Polizia Locale attraverso apparecchio autovelox (Cass. civ., sez. II, 16.12.2019, n. 33164).
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Il Giudice di Pace di Casalbordino (comune di seimila anime in provincia di Chieti) aveva rigettato l’opposizione alla multa avanzata dall’automobilista ammettendo la funzionalità dell’apparecchio autovelox utilizzato sulla scorta di una dichiarazione di conformità recante data successiva a quella di rilevazione dell’infrazione.
Il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice di Appello, aveva confermato la sentenza di primo grado del Giudice di Pace.
Per la Cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso il sanzionato.
La Suprema Corte di Cassazione all’uopo ha richiamato la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 29.04.2015, che statuiva l’illegittimità costituzionale della relativa norma del codice della strada “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Sulla scorta di questo principio la Suprema Corte romana ha così statuito che – per ovvie ragioni di carattere logico e probatorio – la dichiarazione di conformità dell’apparecchio autovelox riportante data successiva a quella di accertamento dell’infrazione “non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione”.
Ossia ha richiamato un assunto invero di ordine comune e generale: le certificazioni e le dichiarazioni di conformità naturalmente non hanno efficacia retroattiva!
Di conseguenza la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Vasto, dando seguito alle ragioni dell’automobilista sanzionato, con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello affinché si esprima (questa volta) in conformità al principio enunciato.
Avv. Davide Pistone