CAM assieme a Munib Ashfaq, ha tentato di spiegare la sentenza la trovate a questo link
Munib Ashfaq “al TAR il comune di Magenta ha speso molti soldi inutilmente”
Oggi senza commentare pubblichiamo la sentenza integrale:
Pubblicato il 03/08/2020
- 01511/2020 REG.PROV.COLL.
- 01674/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2019, proposto da
Associazione Moschea Abu Bakar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Bauccio, Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Andrea Maffei n. 1;
contro
Comune di Magenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Tamos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Piceno n. 14-A;
per l’annullamento
– del diniego del Sindaco del Comune di Magenta prot. 34270 del 17.07.2019 opposto alla richiesta dell’Associazione ricorrente del 19.06.2019 prot. n. 28770 per l’uso di uno spazio pubblico, coperto o scoperto, relativo ad un’ora nella giornata del 14.08.2019;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, allo stato anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Magenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note di udienza depositate dal Comune di Magenta;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Fabrizio Fornataro;
Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La documentazione in atti evidenzia che:
– in data 19 giugno 2019, l’Associazione ricorrente presentava un’istanza al Comune di Magenta volta ad ottenere l’assegnazione, in via del tutto temporanea, di “uno spazio pubblico, coperto o all’aperto secondo le vostre disponibilità e preferenze, per festeggiare la ricorrenza dell’Eid Al-Adha (festa del sacrificio) che si terrà il 14/08/2019”;
– l’istanza precisava che “tale ricorrenza è la seconda per importanza per la comunità musulmana e rappresenta quindi un momento importante nella vita familiare e pubblica dei musulmani. La festa si svolge in modo laico con l’incontro per il tradizionale scambio di auguri e prevede al suo interno 15 minuti, al massimo, di preghiera, raccolta e intima senza che siano previsti canti che possano recare disturbo. II numero delle persone delle quali sì prevede l’afflusso è di circa 200”;
– inoltre, si rappresentava, da un lato, che “considerando che sarà un giorno lavorativo e che cadrà in un mese estivo il numero dei partecipanti potrebbe essere anche lievemente inferiore. La presente richiesta viene fatta con largo anticipo affinché l’amministrazione abbia il tempo di valutare le soluzioni logistiche possibili. A questo proposito si fa presente che sarebbe assolutamente idoneo uno spazio quale una piazza, ovunque si trovi all’interno della città, non avendo pretese che il raduno si svolga nel centro. Indichiamo i seguenti orari dalle 8:30 alle 09:30”, dall’altro, “che la festa dell’Eid al-adha ha un alto valore morale, sociale, religioso e umano per le persone di religione musulmana e pertanto il suo accoglimento rappresenta una giusta e doverosa presa in considerazione delle esigenze della comunità musulmana di Magenta che ci onoriamo di rappresentare”;
– con provvedimento del Sindaco del Comune di Magenta, prot. 34270 del 17.07.2019, l’amministrazione respingeva l’istanza, evidenziando che: a) “considerata la natura religiosa dell’iniziativa, l’attività proposta non può essere considerata tra quelle previste all’art. 52 dello Statuto Comunale”; b) “si ricorda che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, all’interno dei parchi pubblici sono vietate attività e manifestazioni, salvo autorizzazione dell’Autorità comunale, qualora ritenuti di particolare interesse e previa richiesta da presentare 30 giorni prima dell’attività”;
– con decreto monocratico presidenziale n. 1003/2019, depositato in data 01.08.2019, veniva accolta l’istanza cautelare, ex art. 56 cpa, con ordine “all’Autorità comunale di rideterminarsi sulla domanda dell’Associazione entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto mediante l’indicazione di un’area adeguata per lo svolgimento dell’attività richiesta”;
– a seguito di apposita istanza della ricorrente, diretta a contestare che l’area messa a disposizione del Comune di Magenta in esecuzione del dictum cautelare fosse del tutto inidonea allo scopo, con decreto monocratico presidenziale n. 1016/2019, depositato in data 08.08.2019, venivano disposti incombenti istruttori a carico del Prefetto di Milano, affinché procedesse a verificare “l’idoneità dell’area di via Crivelli ad ospitare la manifestazione di cui trattasi in condizioni di decoro umano e rispetto della connotazione religiosa ad essa sottesa, provvedendo, in caso di esito negativo di detta verifica, ad indicare un’area alternativa dotata dei requisiti di adeguatezza”
– con decreto monocratico n. 1018/2019, depositato in data 09.08.2019, il Presidente del Tribunale respingeva l’istanza di revoca del decreto cautelare n. 1016/2019 e convocava le parti per l’audizione richiesta dalla difesa comunale;
– con decreto monocratico n. 1022/2019, depositato in data 12.08.2019, il Presidente del Tribunale respingeva l’istanza di esecuzione del decreto cautelare n. 1003/2019 presentata dalla ricorrente, evidenziando, da un lato, che “le verifiche disposte con il decreto cautelare n. 1016/2019 hanno consentito di accertare che, a seguito dell’intervento di pulizia, bonifica e sfalcio dell’erba eseguito a cura dell’amministrazione comunale, le attuali condizioni dell’area di via Crivelli evidenziano un terreno compatto, pianeggiante, senza alcun ostacolo, ben curato, privo di sterpaglia e erbe urticanti, di ampia superficie, dotato di parcheggi attigui e recintato”, dall’altro, che “le descritte caratteristiche dell’area, già utilizzata in passato per eventi legati a ricorrenze religiose, la rendono adeguata allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi”, ed, inoltre, che “la richiesta dell’Associazione ricorrente rivolta all’amministrazione comunale di poter disporre di uno spazio pubblico coperto o all’aperto, secondo le vostre disponibilità e preferenze può quindi ritenersi correttamente esaudita con il provvedimento assunto dal Comune in data 6 agosto 2019”, con la precisazione che “le prescrizioni imposte con il provvedimento di rideterminazione non richiedono adempimenti particolarmente gravosi o vessatori e, come tali, non rappresentano elementi ostativi alla celebrazione dell’evento per i quali si renda necessario l’intervento cautelare”.
2) Sono infondate le eccezioni con le quali il Comune lamenta il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione, che non sarebbe rappresentativa degli interessi sottesi all’istanza respinta, perché riferibili alla locale Comunità Musulmana.
In primo luogo, va osservato che l’amministrazione comunale non ha respinto l’istanza dell’Associazione adducendo la sua carenza di rappresentatività della Comunità Musulmana, ma per ragioni diverse, legate all’oggetto della manifestazione.
Il Comune di Magenta ha adottato un diniego direttamente rivolto all’Associazione e ciò vale a fondare la legittimazione attiva di quest’ultima, in quanto soggetto destinatario del provvedimento impugnato.
Non solo, a fronte di un diniego rivolto all’Associazione e non recante alcun rilievo in ordine alla legittimazione dell’Associazione stessa a presentare l’istanza respinta, l’eccezione in esame si risolve, nel prospettare il difetto di rappresentatività dell’Associazione, in un’illegittima integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego.
E ancora, proprio perché il Comune non ha contestato in sede procedimentale la legittimazione e l’interesse dell’Associazione a presentare l’istanza, la contestazione sottesa all’eccezione in esame si traduce, per il Comune di Magenta, nel venire contra factum proprium, in palese violazione degli ordinari canoni della buona fede anche processuale, sicché l’eccezione sollevata comporta, nel contesto in cui si colloca, un abuso dello strumento processuale difensivo e ciò ne conferma la non condivisibilità.
In ogni caso, per completezza di esposizione, il Tribunale evidenzia che, in base allo Statuto, l’Associazione ricorrente: a) è un ente di promozione sociale che “nasce ed opera nell’ambito dei diritti costituzionali sanciti dall’art. 19 Cost. e art. 9 Cedu e persegue, pertanto, in via esclusiva una finalità religiosa e di culto”; b) “essa si propone di costituire e realizzare una moschea nella città di Magenta, compatibilmente e nel rispetto del diritto urbanistico e di diritto pubblico”; c) “l’Associazione raccoglie persone di fede musulmana ma non esclude né limita l’adesione a essa da parte di persone di altre fedi”; d) si pone l’obiettivo “di intessere un profondo e proficuo dialogo con le altre comunità religiose presenti sul territorio, nel segno del rispetto e della tolleranza reciproci; d) “l’Associazione si impegna a non esercitare alcuna attività di culto fino a che non verranno realizzate pienamente le condizioni urbanistiche per l’edificazione e/o l’allestimento di un luogo di culto”.
Ora, la circostanza che l’Associazione persegua una finalità anche religiosa e non solo di culto in senso stretto, si coordina con la sua natura di ente di promozione sociale, che riunisce persone di fede musulmana, ferma restando la possibilità di partecipazione anche di coloro che professano una diversa fede.
Ciò comporta che rientra nell’ambito delle finalità associative anche la promozione di una riunione indetta per onorare una ricorrenza religiosa musulmana, intesa come momento di incontro, peraltro di breve durata, tra quanti appartengono alla Comunità Musulmana, riunione che non era destinata alla celebrazione di riti particolari, tanto che si prospettava solo un momento di raccoglimento e preghiera della durata di 15 minuti, senza manifestazioni o canti.
Ecco, allora, che l’iniziativa si collocava proprio tra le finalità di tipo sociale dell’Ente, perché diretta ad organizzare un momento di incontro e di festa tra persone accomunate dalla stessa fede.
Ne deriva che l’Associazione era legittimata a presentare l’istanza oggetto del diniego impugnato ed è ora investita della legittimazione ad agire nel presente giudizio, in quanto statutariamente portatrice dell’interesse su cui ha inciso il provvedimento gravato.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle eccezioni in esame.
3) Sono fondate e presentano carattere assorbente le censure dirette a contestare l’insussistenza dei presupposti di fatto sottesi al diniego gravato, anche in termini di carenza istruttoria e motivazionale.
In particolare, il Tribunale osserva che:
– il diniego gravato si basa, in primo luogo, sulla tesi per cui l’attività prospettata dall’Associazione non rientrerebbe tra quelle tutelate dall’art. 52 dello Statuto comunale;
– l’art. 52 cit prevede, al comma 1, che “il Comune riconosce, valorizza e sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le libere forme associative e di cooperazione e promuove gli organismi di partecipazione alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto. Interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgono la propria attività consistente in iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo sportivo e ambientale, nonché a favore di enti, cooperative ed organismi che svolgano attività produttive di interesse locale, con i criteri di individuazione, le modalità ed i tempi di erogazione previsti da apposito regolamento”;
– il successivo comma 2 specifica che “oltre agli interventi di carattere economico, il Comune incentiva la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale delle libere associazioni e degli organismi di partecipazione”;
– a detta dell’amministrazione comunale, l’attività prospettata non sarebbe tutelabile ai sensi della norma ora richiamata, perché avrebbe natura religiosa, sicché non sarebbe sussumibile tra quelle considerate e promosse dall’art. 52 cit.;
– sul punto, va osservato, in primo luogo, che l’attività oggetto dell’istanza rientra tra quelle di promozione sociale, sicché è sicuramente compresa nell’ambito tutelato dall’art. 52 cit, che non esclude dalla tutela le iniziative di rilevanza sociale solo perché connotate sul piano religioso;
– del resto, una simile interpretazione sarebbe direttamente contrastante con i precetti costituzionali di cui agli artt. 8 e 19 Cost., sicché, laddove si profilasse un insanabile conflitto tra le norme dello Statuto comunale e i precetti costituzionali posti a tutela della libertà religiosa e dell’esercizio del culto, sarebbe necessario procedere, anche d’ufficio, alla disapplicazione delle disposizioni statutarie, quali fonti di rango secondario, necessariamente subordinate alle previsioni costituzionali;
– le considerazioni ora svolte permettono di evidenziare, sotto altro profilo, la palese infondatezza dell’argomentazione comunale, nella parte in cui sembra stralciare le attività religiose da quelle oggetto di tutela e promozione ai sensi del citato art. 52;
– invero, al di là del fatto che le prescrizioni dell’art. 52 devono essere sottoposte ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di preservarne la legittimità e l’operatività, resta fermo che la norma, anche solo sul piano letterale, non pone la finalità religiosa al di fuori delle attività da promuovere;
– come già accennato e come già evidenziato in sede cautelare monocratica, l’attività prospettata dall’Associazione è esercizio della libertà di riunione – che resta tale anche se a connotazione religiosa – sicché riceve tutela ad un ben più elevato livello normativo, trovando radice nel diritto di riunione garantito dall’art. 17 della Costituzione, il quale consente all’autorità di pubblica sicurezza di vietare le riunioni in luogo pubblico soltanto per “comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”;
– si tratta di un’attività espressiva dei principi di libertà, dei diritti e dei valori fondamentali dell’ordinamento, previsti e protetti a livello costituzionale, che non sono suscettibili di forme di discriminazione o di arbitrarie limitazioni, laddove non si configurino comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
– ne consegue che il mero riferimento tanto alla previsione dell’art. 52 dello Statuto comunale, quanto alla finalità religiosa della manifestazione, non vale ad individuare ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Associazione, con conseguente fondatezza delle doglianze articolate sul punto dalla ricorrente;
– anche la seconda parte della motivazione del diniego gravato non supporta in modo legittimo la determinazione assunta, come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente;
– invero, il Comune ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, all’interno dei parchi pubblici sono vietate attività e manifestazioni, salvo autorizzazione dell’Autorità comunale, qualora ritenuti di particolare interesse e previa richiesta da presentare 30 giorni prima dell’attività”;
– testualmente, l’art. 21 del regolamento di polizia locale prevede che: “1.Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. 2. L’Autorità Comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse. 3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco di norma 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo”;
– nel caso di specie, come già evidenziato in sede cautelare, il richiamo all’art. 21 si risolve in una petizione di principio, perché non è accompagnato dall’evidenziazione di fatti o circostanze ostative allo svolgimento dell’attività prospettata dall’Associazione;
– in particolare, la motivazione del provvedimento non reca alcuna valutazione in ordine ad un eventuale difetto di meritevolezza dell’interesse dedotto o dell’attività da svolgere, fermo restando che il Comune può autorizzare la manifestazione anche all’esterno dei parchi pubblici, sicché le possibili limitazioni alle attività da tenere in tali luoghi non ne pregiudicano lo svolgimento in luoghi differenti;
– sotto altro profilo, la domanda era sicuramente tempestiva, essendo stata presentata sin dal 19 giugno 2019, come si riconosce nello stesso provvedimento, sicché il Comune ha avuto a disposizione tutto il tempo previsto dalla norma regolamentare per evidenziare la sussistenza in concreto di ragioni ostative;
– l’amministrazione si è limitata a richiamare il dato normativo, ma non lo ha correlato alla situazione concreta e non ha evidenziato, rispetto ad essa, la presenza di ostacoli all’autorizzabilità dell’attività oggetto dell’istanza;
– più in generale, va ribadito che la richiesta dell’Associazione era diretta ad ottenere uno spazio per consentire alle persone di fede musulmana di onorare la ricorrenza, senza che tale episodica aggregazione potesse integrare l’allestimento di un luogo deputato ad attività di culto, trattandosi di attività occasionale, legata ad una particolare festività e priva di qualunque strutturazione;
– insomma, in tale contesto di sicura meritevolezza e rilevanza giuridica della pretesa oggetto dell’istanza, va ribadito che il provvedimento negativo è fondato sul richiamo a fonti normative secondarie, che, in coerenza con il quadro costituzionale in cui si collocano, non limitano a priori le attività religiose cui si riferisce la richiesta;
– il provvedimento non contiene alcuna indicazione circa ragioni ostative di ordine pubblico e di moralità pubblica, o di sanità e salubrità pubblica, sicché, in definitiva, l’amministrazione non ha né riscontrato nei fatti, né allegato, né, tanto meno, dimostrato, la presenza di elementi concreti correlati all’iniziativa de qua tali da compromettere le altrettanto fondamentali ragioni appena richiamate;
– in ogni caso, è evidente che, laddove la riunione dovesse svolgersi secondo modalità pregiudizievoli per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, ovvero la sanità e la salubrità pubblica, l’amministrazione potrebbe esercitare i poteri repressivi e sanzionatori di cui è titolare;
– in definitiva, il provvedimento gravato si basa su astratti e tautologici richiami normativi, non collegati a fatti idonei a palesare l’esistenza di circostanze ostative alla possibilità di autorizzare l’attività prospettata dall’Associazione ricorrente, con conseguente palese carenza di istruttoria, cui si correla una motivazione del tutto insufficiente, perché non evidenzia ragioni effettive, fattuali e giuridiche, a supporto del diniego impugnato.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte, la cui portata direttamente satisfattiva della pretesa dedotta dalla ricorrente consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze formulate.
4) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabrizio Fornataro
Domenico Giordano