riceviamo e pubblichiamo:
Nuova condanna per il Comune di Magenta.
Il Tar di Milano ha accolto in data odierna il ricorso presentato dall’associazione Abu Bakar contro il provvedimento di diniego dell’istanza di concessione di un’area per la sepoltura secondo il rito musulmano.
Il Tar ha pronunciato sentenza con la quale viene accolto il ricorso e condannato il Comune di Magenta al pagamento delle spese legali.
Il Tar ha in effetti rilevato come il Comune di Magenta abbia radicalmente ignorato le osservazioni depositate nei termini dall’associazione Abu Bakar con la conseguenza che il rifiuto del Comune di Magenta risulta viziato in modo insanabile.
Il Tar ha anche aggiunto che il Comune di Magenta dovrà esaminare la domanda senza ignorare non solo le osservazioni ma anche i documenti prodotti dall’associazione Abu Bakar.
“Siamo soddisfatti di questa rapida sentenza del Tar di Milano, è stato il commento di Munib Asfaq, è chiaro che il Comune aveva ignorato le nostre osservazioni, violando la legge. Ora dovrà non solo esaminare le nostre osservazioni ma anche i documenti , come ha sottolineato il Tar. È comunque un dispiacere vedere quanti soldi e lavoro viene sprecato per andare contro una comunità che non merita tanta acredine e avversione. Il Comune deve pagare altri 1500 euro di spese legali, somme che sia aggiungono altre spese per la difesa ..soldi sprecati che potrebbero essere risparmiati per la collettività“.
Il Comune farebbe bene a trovare un piccolo spazio da destinare alla sepoltura delle persone di fede islamica, ciò è doveroso e non implica in alcun modo perdite per la collettività. Perché non lo fanno? “.
LA SENTENZA
N. 01659/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2020, proposto da
Associazione Moschea Abu Bakar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Bauccio e Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell’avv. Luca Bauccio in Milano, via Andrea Maffei, 1;
contro
Comune di Magenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 17;
per l’annullamento
del rigetto opposto dal Comune di Magenta con atto trasmesso via PEC 24.06.2020 (doc. 1) in relazione alla richiesta dell’Associazione ricorrente del 13.02.2020 per l’uso di un’area interna al cimitero comunale per la sepoltura dei defunti di religione musulmana che ne facciano richiesta nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non conosciuto, incluso il preavviso di rigetto giunto con PEC 10.03.2020 (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Magenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento del Comune di Magenta di rigetto dell’istanza dell’associazione esponente, volta all’ottenimento della concessione in uso di un’area interna al cimitero comunale per la sepoltura dei defunti di religione musulmana;
– nel primo motivo di ricorso l’associazione evidenzia di avere presentato rituali osservazioni nel procedimento amministrativo di cui è causa ma che nell’atto impugnato si afferma che nessuna osservazione è stata presentata e che non sono state esercitate le facoltà di cui all’art. 10 della legge 241/1990 (cfr. il doc. 1 della ricorrente, pag. 2);
– in effetti risulta provato (cfr. il doc. 4 della ricorrente), che le citate osservazioni ex art. 10 bis della legge 241/1990 sono state al contrario presentate all’amministrazione in data 17.3.2020;
– il Comune di Magenta, nel proprio atto di costituzione in giudizio dell’8.9.2020, ha ammesso che le osservazioni sono state trasmesse regolarmente ma che le stesse non sono state esaminate per un disguido interno agli uffici, manifestando in ogni modo l’intenzione di avviare un procedimento di riesame del diniego impugnato;
– sussistono pertanto i presupposti di legge di cui all’art. 60 del c.p.a. per la definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata;
– deve essere accolto il primo motivo di gravame, ravvisandosi nell’azione amministrativa una evidente violazione degli articoli 10 e 10 bis della legge 241/1990, con assorbimento di ogni altra censura;
– per effetto dell’accoglimento del ricorso, deve essere annullato integralmente il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo per l’amministrazione comunale di valutare nuovamente l’istanza dell’associazione esponente, alla luce però non solo delle osservazioni di cui sopra ma anche dei documenti versati nel presente giudizio;
– le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Magenta al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Zucchini
Domenico Giordano