Finalmente, dopo il referendum che ha bocciato la riforma costituzionale presentata dal governo Renzi, anche la sentenza della corte costituzionale sulla legge elettorale è stata emessa.
I giudici erano chiamati a dare un loro parere sull’Italicum, legge elettorale preparata per la camera dei deputati prima degli esiti del referendum popolare che portò alle dimissioni del presidente del consiglio, e a prendere decisioni circa il sistema elettorale da applicare al Senato della Repubblica.
I pareri dei partiti, in questi mesi di attesa, sono stati molto discordanti tra loro:
La Lega di Salvini avrebbe voluto correre alle urne con una legge elettorale che prevedesse i collegi uninominali. Ma comunque si pronunciò sempre disposta a confrontarsi con il popolo, privato del suo diritto al voto ormai da troppo tempo, con qualsiasi sistema elettorale.
Il M5S con il suo “Democratellum” avrebbe voluto l’estensione dell’Italicum anche al Senato.
Berlusconi divenne tifoso di un sistema proporzionale, con soglie di sbarramento al 5% e un premio di maggioranza.
I centristi si rivelarono favorevoli ad un sistema proporzionale con soglie di sbarramento non troppo alte.
Il PD infine, come aveva detto lo stesso Renzi prima delle dimissioni, era pronto a ritrattare lo stesso Italicum, con la minoranza PD. I patti erano chiari, modifica si ma doveva comunque rimanere una legge elettorale che avrebbe dato governabilità al sistema italiano.
Nonostante i punti di vista dei diversi partiti, la consulta ha espresso il suo parere secondo questi termini:
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
Alla camera deputati avremo l’Italicum con le modifiche previste dalla sentenza riportata sopra.
Al senato, invece, avremo un sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento di base regionale dell’8% per i partiti che corrono da soli e del 3% per quelli nelle coalizioni.
Ci sarà la preferenza unica. Infine, ogni collegio avrà ampiezza regionale anche per le regioni più popolose, questo renderà difficoltosa la caccia alle preferenze.