IL commercio elettronico è una pratica utilizzata soprattutto da chi ha un’età compresa tra i 24 e i 34 anni. La scelgono persone con un titolo di studio medio/ alto e che vivono in zone densamente popolate ( dati: Eurostat 2017) . La propensione degli Italiani verso l’e-commerce rimane molto bassa, rispetto alla media degli Europei e del resto del mondo.
Oggi, invece , nel fatidico Black Friday, il venerdi nero , che prende il nome dai famosi venerdì agitati delle contrattazioni in Borsa, moltissimi di noi, attirati dalla speranza di fare chissà quali buoni affari, si riversano sui siti di vendite online per acquistare qualsiasi cosa : dai regali di Natale alle ciglia finte, dall’ultimo modello di macchiana fotografica all’olio pugliese.
Perciò, vediamo di fare un pò di chiarezza: cos’è il commercio elettronico?
Il compratore anzichè recarsi in un negozio fisico, accede a un e-shop (sito web), visiona beni o servizi, li inserisce in un carrello virtuale e decide, infine, se acquistarli o meno, inoltrando, in caso affermativo un modulo d’ordine completo dei dati richiesti (pratica che prende il nome di e-shopping o acquisto on-line). Il contratto telematico è un contratto commerciale la cui stipulazione avviene a distanza e fuori dai locali commerciali. L’ambiente in cui si perfeziona e trova esecuzione è l’Internet.
Il “commercio elettronico” può essere definito come lo scambio di beni o servizi che avviene mediante l’utilizzo di un processo elettronico.
La normativa di riferimento è il Codice del consumo ossia il Dlg.s 206/2005, che così cataloga le tipologie di commercio:
- E-commerce B2B (Business to Business): il commercio elettronico nel quale sia il venditore che l’acquirente sono professionisti.
- E-commerce B2C (Business to Consumer): il commercio elettronico nel quale il venditore è un operatore business, ovvero un professionista, mentre l’acquirente è un consumatore.
- E-commerce C2C (Consumer to Consumer): il commercio elettronico nel quale sia venditore che acquirente sono consumatori.
I contratti di e-commerce conclusi con il consumatore rientrano nei cosiddetti “contratti a distanza”.
Esistono due tipi di e.commerce: il “commercio elettronico diretto” ossia lo scambio di beni o servizi per i quali anche l’esecuzione del contratto avviene tramite processo telematico o online. E’ il caso di beni digitali o digitalizzabili, come gli e-book, i software o la musica, ma anche dei servizi consulenziali, in quanto le consulenze possono essere rese anche a distanza; e il “commercio elettronico indiretto” ossia lo scambio di beni o servizi per i quali il contratto si conclude attraverso un processo telematico, ma l’esecuzione successiva e, quindi, lo scambio effettivo dei beni o dei servizi, avviene in modo tradizionale (acquisto online di un bene materiale che poi viene spedito all’acquirente).
La vendita tramite piattaforma online è oggi la modalità di e-commerce più diffusa, ( es: Amazon) il commercio elettronico comprende anche altre forme di scambio di beni o servizi, purché avvengano tramite un “processo telematico”. L’e-commerce può avvenire anche mediante lo scambio di documenti informatici tramite e-mail o App di messaggistica.
Nell’ambito dell’e-commerce sono ad oggi prevalentemente utilizzate cinque tipologie di pagamento: le carte di credito, le carte prepagate, il bonifico bancario, il contrassegno e le terze parti di fiducia (ad esempio Paypal).
Ai sensi del Codice del consumo, tra gli obblighi informativi, è necessario che i costi da sostenere per la spedizione siano espressamente indicati e che il prezzo finale esposto sia comprensivo anche dei costi accessori.
Nell’e-commerce il contratto si conclude normalmente con l’inoltro dell’ordine e ove l’inoltro dell’ordine implichi l’obbligo di pagare, ciò deve essere chiaro al consumatore. Quando la conclusione del contratto avviene mediante l’azionamento di un pulsante (cosiddetto “point and click”), esso deve riportare una formulazione chiara e inequivocabile che il click e, quindi, l’inoltro dell’ordine, implica l’obbligo di pagare.
Per tutelare il consumatore il Codice del consumo prevede, all’art. 33, un elenco di clausole che non possono essere inserite in un contratto concluso tra professionista e consumatore e che, ove lo fossero, sono considerate nulle e, quindi, non hanno alcun effetto per il consumatore. La nullità delle clausole vessatorie può essere fatta valere dal consumatore presso il giudice ordinario.
Il diritto di recesso o “diritto al ripensamento” è uno dei più importanti diritti attribuiti al consumatore dal Codice del consumo.
Consente al consumatore di cambiare idea sull’acquisto effettuato, liberandosi dal contratto concluso, senza fornire alcuna motivazione. Potrà, quindi, restituire il bene e ottenere il rimborso di quanto pagato.
Caratteristica principale del “contratto a distanza” è proprio la previsione del diritto di recesso, che consente al consumatore di ripensare all’acquisto fatto, entro un dato periodo di tempo, e di liberarsi dal contratto senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Per esercitare il diritto di recesso il consumatore deve informare il venditore della sua decisione entro i 14 giorni, mediante apposito modulo o mediante qualsiasi altra comunicazione che sia idonea a manifestare esplicitamente la decisione.
Il recesso libera il consumatore dagli obblighi contrattuali assunti. Il consumatore è tenuto alla restituzione del bene e il professionista è tenuto a rimborsare il pagamento ricevuto.
Il consumatore ha l’obbligo di restituire i beni ricevuti, senza indebito ritardo ed entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di esercitare il diritto di recesso.
I costi per la restituzione sono a carico del consumatore, salvo che non vi sia stata diversa pattuizione e purché il consumatore sia stato informato di tali costi prima della conclusione del contratto.
Il professionista è tenuto al rimborso del pagamento ricevuto entro 14 giorni decorrenti dal momento in cui è informato della decisione del consumatore di esercitare tale diritto. Può, tuttavia, trattenere il rimborso fino al momento in cui non abbia ricevuto i beni o finché il consumatore non dimostri di averli spediti. Il rimborso deve essere effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo diversa espressa convenzione tra le parti.
Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla conclusione del contratto (compresi i moduli, i formulari, le note d’ordine, la pubblicità e le comunicazioni sui siti Internet) devono, inoltre, contenere un espresso riferimento al Codice del consumo e, in particolare, alla disciplina dei contratti a distanza.