La separazione consensuale è un istituto giuridico (art. 158 c.c, art. 771 c.p.c) che è stato predisposto dal nostro legislatore al fine di consentire ai coniugi di potersi separare di comune accordo in modo più rapido rispetto all’alternativa separazione giudiziale , decisa nelle aule del tribunale.
La separazione può ritenersi consensuale solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire un accordo sui diritti relativi al patrimonio, all’importo dell’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli. Non sempre è facile ricorrere a un procedimento consensuale, vista la necessità di trovare un’intesa tra due persone che hanno scelto strade divergenti nella propria vita sentimentale.
Come funziona questo istituto?
Nel caso i due coniugi riescano ad arrivare a un’intesa sui temi più importanti dei loro interessi comuni, possono con l’assistenza di uno o di due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano preferito o meno ricorrere alla medesima assistenza legale) redigere un ricorso di separazione. Diverrà poi necessaria la fase dell’omologazione da parte del Tribunale competente, con apposito provvedimento.
La procedura consensuale prende inizio con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale dove uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio. Il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza alla quale devono personalmente comparire i coniugi. Il tentativo è quello di giungere a una “conciliazione”. Il Presidente sentirà le due parti prima separatamente e poi congiuntamente. Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunga, sarà redatto un apposito verbale di chiusura della procedura. Se invece le parti resistono nella loro volontà di separarsi, il Presidentedel Tribunale procede a emanare il decreto di omologazione delle condizioni che sono state indicate nel ricorso.
Da questo momento scatta il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio.
Si può non avere assistenza legale?
L’assistenza degli avvocati è sempre richiesta nella circostanza in cui i figli della coppia siano minori o, benché maggiorenni, non siano economicamente autosufficienti. Nel caso dalla coppia non siano nati figli o questi siano economicamente autosufficienti, è possibile separarsi anche senza l’assistenza dell’avvocato. In questo caso ai coniugi sarà sufficiente recarsi presso l’ufficio di stato civile del Comune dove risiedono oppure in quello dove hanno contratto matrimonio. I costi, senza l’assistenza dell’avvocato quando ciò è possibile, sono di soli 16 euro da versarsi all’ufficio di stato civile del Comune competente.
La casa familiare nella separazione consensuale:
L’interesse dei figli viene infatti ritenuto determinante per poter scegliere l’assegnazione della casa familiare. Molto probabilmente il genitore che si prenderà maggiormente cura dei figli avrà anche la possibilità di collocarsi nella casa familiare.
Accordi sui figli nella separazione consensuale?
Nella libertà della natura dell’accordo di separazione consensuale, si tiene conto che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli. Tale obbligo è proporzionale al proprio reddito.
I figli hanno il diritto di conservare un rapporto con entrambi i genitori, in maniera equilibrata.
L’accordo avrà ad oggetto anche e soprattutto gli aspetti legati alla situazione familiare, nella consapevolezza che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi.
Tempi della separazione consensuale ?
I tempi della separazione consensuale sono sicuramente molto più rapidi rispetto a quelli della separazione giudiziale. Poche settimane o al massimo in qualche mese.
Quali documenti servono per la separazione consensuale?
Estratto integrale dell’atto di matrimonio;
Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
Costi del processo di separazione consensuale:
I costi del processo consensuale sono più contenuti rispetto a quelli che i coniugi dovrebbero affrontare nel processo di separazione giudiziale. Non esista una tariffa fissa, cliente ed avvocato per la separazione dovranno negoziare liberamente un compenso. Si può comunque affermare che l’onorario di base per un legale parte dai 400 euro a coniuge. Si tenga altresì in considerazione che la separazione consensuale, ove non ci siano figli minori o comunque non autosufficienti, può essere effettuata anche senza ricorrere all’avvocato. In questa ipotesi, ad ogni modo, l’unica spesa sarà legata dalla necessità di produrre i documenti dal bollo inerente al contributo unificato.
Non è possibile richiedere l’addebito nel caso di separazione consensuale.