La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della fattura elettronica sia nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata tra due operatori IVA, sia nel caso in cui la cessione o la prestazione sia effettuata da un operatore IVA ed un consumatore finale.
Quale è la differenza che intercorre tra una fattura elettronica ed una fattura cartacea? Innanzitutto la prima differenza fondamentale è che la fattura elettronica rispetto a quella cartacea deve necessariamente essere redatta con l’utilizzo di un computer, un tablet o uno smartphone, inoltre questa deve essere trasmessa elettronicamente al cliente con l’utilizzo del Sistema di Interscambio, il cosiddetto SDI (Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate). Tale sistema fa viaggiare la fattura elettronica tra fornitore e cliente, controllando che le Partite Ive siano esistenti e che il documento abbia tutti i dati obbligatori per legge. • Ma il SDI che funzioni svolge? In primo luogo verifica che la fattura sia completa dei dati fiscali ai fini fiscali, che contenga l’indirizzo telematico, il c.d. “codice destinatario” ovvero l’indirizzo PEC al quale il cliente desidera ricevere la fattura emessa.
Inoltre il sistema verifica che la partita Iva del fornitore e quella del cliente o il suo codice fiscale siano validi. Nel caso in cui il SDI accerti che tutti i dati inseriti siano corretti consegna la fattura al suo destinatario, comunicando, tramite una “ricevuta di recapito” a chi l’ha trasmessa la data e l’ora della consegna. I tempi in cui il SDI effettua le operazioni di controllo e consegna variano da alcuni minuti ad un massimo di 5 giorni.
Se i controlli effettuati non vanno a buon fine, il sistema invia automaticamente una “ricevuta di scarto” indicando il motivo dello scarto.
Vi sono soggetti esonerati dall’emissione di fattura elettronica? I soggetti esonerati sono quelli che rientrano nel:
– “regime di vantaggio”, come previsto dall’art. 27, comma 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011.
– “regime forfettario”, ex art. 1, commi 54 e 89, della l. n. 190 del 2014.
Tali soggetti comunque hanno la possibilità di emettere fattura elettronica, rispettando le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.
Alle due categorie sopracitate devono essere inoltre aggiunti i “piccoli produttori agricoli”, i quali erano già esonerati dall’emissione di fatture.
È certamente ammessa la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.
L’indirizzo telematico per la ricezione delle fatture può essere di tre diverse tipologie:
• un indirizzo PEC, in tal caso il fornitore, nel compilare la fattura, dovrà inserire nel campo «Codice Destinatario» il valore «0000000» (sette volte zero) e nel campo «PEC Destinatario» l’indirizzo PEC comunicato dal cliente;
• un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura Codice Destinatario con il codice comunicato dal cliente;
• il codice numerico 0000000 (sette volte zero) qualora il cliente non abbia comunicato alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario): in tal caso il fornitore dovrà ricordare al cliente che la fattura elettronica è recuperabile nella sua area riservata “Consultazione” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate.